Università Agraria di Bassano Romano

Regolamento Legnatico

REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI LEGNATICO

 

Approvato dalla Delegazione dell’Assemblea degli Utenti con verbale n. 2 in data 09/03/2020, modificato con successivo verbale n. 3 del 13.07.2020

Entrato in vigore il 30/07/2020

 

I N D I C E

Richiami normativi

Ampiezza del diritto

Articolo    1   –    Titolari del diritto

Articolo    2    –   Periodo temporale ed orario

Articolo    3    –   Modalità operative

Articolo    4    –   Individuazione delle strade oggetto di diritto di legnatico

Articolo    5    –   Obblighi degli utenti

Articolo    6    –   Sanzioni pecuniarie

Articolo    7    –   Altre sanzioni

Articolo    8   –    Norme di rinvio

Articolo    9    –   Entrata in vigore

Articolo   10   –   Tutela di fauna e flora

Articolo   11   –    Divieto di commercio

 

RICHIAMI NORMATIVI

  1. Le modalità di godimento dell’uso civico di legnatico sulle terre assegnate alla Università Agraria di Bassano Romano e rientranti nella categoria a) dell’art. 11 della legge 16.03.1927 n. 1766 sul riordinamento degli usi civici e cioè terre convenientemente utilizzabili come bosco, saranno esplicati dagli aventi diritto in base alle norme del presente regolamento, redatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 del regolamento della legge succitata, approvato con R.D. 26.02.1928, n. 332 ed in conformità con l’art. 4 della predetta legge n. 1766/1927 (raccolta legna per uso domestico).

AMPIEZZA DEL DIRITTO

  1. L’ampiezza del diritto è determinata e limitata, da un lato, dal fabbisogno familiare e, dall’altra, dal numero degli utenti e della disponibilità dei beni, compatibilmente con le prescrizioni delle leggi forestali vigenti e dei relativi piani di assestamento dei lotti boschivi.
  2. I diritti degli utenti non potranno eccedere gli usi consentiti essenziali e, cioè, quelli stabiliti dall’art. 1021 del codice civile.

ARTICOLO 1 – Titolari del diritto

  1. Secondo gli usi locali, la legna secca è costituita da rami, corteccia, fascina, cimali non commercialmente sfruttabili e giacenti a terra sul letto di caduta del bosco.

ARTICOLO 2 – Periodo temporale ed orario

  1. La raccolta della legna, quale indicata nell’art. 1, potrà essere effettuata nei giorni di martedì e sabato dell’anno rispettando il seguente orario: dalle 08,00 alle 12,30 e giovedì dalle ore 14,00 alle ore 19,00;
  2. Gli utenti sono obbligati ad esporre il pass dato in dotazione da parte dell’Ente, previa richiesta da presentare all’Ente.

ARTICOLO 3 – Modalità operative

  1. Le piante secche in piedi saranno tagliate a cura dell’Ente, previo il rilascio del nullaosta dell’Ente Parco.
  2. E’ consentito l’uso della motosega per piante cadute a terra il cui diametro non deve superare i cm. 30.
  3. L’uso della motosega è assolutamente vietato nel periodo dal 16.03 al 31.07 di ciascun anno. Per l’intero anno è consentito l’uso del seghetto, dell’ascia ed altri utensili manuali.
  4. Nell’autorizzazione sarà evidenziato che l’utente assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti dall’uso della motosega esonerando l’Ente da ogni e qualsiasi responsabilità relativamente ad infortuni che possono verificarsi dal relativo utilizzo.
  5. Ciascun Utente potrà raccogliere, per esigenze familiari nei terreni boschivi indicati, una quantità non superiore ad un metro cubo al giorno.

ARTICOLO 4 – Individuazione delle strade oggetto di diritto di legnatico

  1. Per il diritto di uso civico di legnatico, gli utenti, previa autorizzazione rilasciata dall’Ente, possono transitare e sostare lungo le seguenti strade, come individuate nella planimetria allegata al presente regolamento: MONTELUNGO, CANEPINE, POGGIO TERMINE, CAVONI, FONDO LUMARCIANO e MONTE DELLA LEVA.
  2. E’ severamente vietato accedere all’interno della “Faggeta” con mezzi meccanici. La mancata osservazione di tale divieto è subordinata alle leggi e regolamenti in materia forestale.
  3. All’interno dell’area attrezzata all’uso di barbecue presso la “Faggeta”, la raccolta delle ramaglie è consentito solo per l’utilizzo delle attrezzature ivi esistenti.

ARTICOLO 5 – Obblighi degli utenti

  1.  Il diritto di uso civico di legnatico, ovunque e comunque esercitato, è sempre subordinato alle leggi ed ai regolamenti in materia forestale che gli utenti hanno il dovere di osservare rimanendo sempre direttamente responsabili, civilmente e penalmente, di tutte le trasgressioni commesse anche per eventuali responsabilità per danni a persone, animali o cose che possono verificarsi durante l’esecuzione delle operazioni.
  2. L’Università Agraria non risponderà in nessun modo per le violazioni effettuate dagli aventi diritto delle leggi forestali che si compiono sul territorio gravato da uso civico di legnatico.

ARTICOLO 6 – Sanzioni pecuniarie

  1. Per qualsiasi inosservanza di quanto disposto con il presente regolamento, fatta salva l’eventuale azione penale, sarà comminata una sanzione pecuniaria da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 750,00, stabilita con provvedimento del Comitato di Amministrazione in relazione alle circostanze soggettive ed oggettive dell’illecito commesso.
  2. Per l’applicazione delle sanzioni sarà seguita la procedura prevista dalla legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i.

ARTICOLO 7 – Altre sanzioni 

  1. Per tutti gli utenti trasgressori delle norme contenute nel presente regolamento, oltre alla sanzione pecuniaria comminata a norma del precedente articolo 6, sarà revocato il permesso di uso civico di legnatico per la durata di 1 (uno) anno. Il rinnovo è subordinato al pagamento della sanzione pecuniaria. Nel caso di recidiva, il periodo sarà prolungato a 5 (cinque) anni.

ARTICOLO 8 – Norme di rinvio

  1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative disciplinanti la materia se ed in quanto applicabili (L. 1766/1927 – R.D. n. 332/1928 – Legge Regione Lazio n. 39/2002 – Regolamento Regionale n. 7/2005).
  2. Le disposizioni del presente regolamento sono da disapplicare senza alcuna formalità qualora risultassero contrastanti con le norme delle fonti del diritto gerarchicamente superiori.

ARTICOLO 9 – Entrata in vigore

  1. Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione all’albo pretorio della relativa deliberazione di approvazione, ai sensi dell’art. 44 del vigente statuto dell’Ente.
  2. Dalla entrata in vigore del presente regolamento, si intendono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari regolanti la materia.

ARTICOLO 10 – Tutela di fauna e flora

  1. Durante le operazioni di raccolta non si deve in alcun modo arrecare danno alla vegetazione circostante e alla fauna.
  2. E’ vietato raccogliere legna e rami secchi, se farlo comporta danneggiamento di nidi o rifugi di fauna selvatica.

ARTICOLO 11 – Divieto di commercio

  1. È proibito l’asporto fuori dal Comune di Bassano Romano della legna raccolta nei boschi ed è fatto divieto assoluto di commercializzare la legna raccolta per uso civico a qualsiasi titolo.

Allegati (1)

Ultimo aggiornamento

15 Settembre 2020